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Imposte e tasse 28 Luglio 2023

Responsabilità del mancato pagamento dell’Iva all’importazione

Il rappresentante doganale indiretto non è responsabile dell’Iva all’importazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 26.06.2023, n. 18144, torna ad affrontare il tema della responsabilità dell’Iva all’importazione. Nel caso specifico trattasi di un avviso di accertamento relativo all’importazione di tubi dichiarati sotto una voce doganale poi rettificata dall’Ufficio con altra implicante il pagamento di ulteriori diritti di confine e dazi antidumping.

In caso di ripresa conseguente a rettifica della dichiarazione doganale, il primo destinatario del provvedimento sanzionatorio è l’importatore (la società che effettua l’importazione), ex art. 303 del TULD, ponendosi la questione della sussistenza di un’eventuale responsabilità solidale solamente con riferimento al rappresentante che cura la dichiarazione in dogana, a seconda della natura (diretta o indiretta) di tale rappresentanza (cfr. anche Cass., sent. 16.03.2020, n. 7264).
Occorre richiamare, in proposito, la precedente sentenza della Cassazione 27.07.2022, n. 23526 in cui è stato enunciato il seguente principio di diritto: l’Iva all'importazione non fa parte dell’obbligazione doganale e, pertanto, del suo mancato pagamento, così come, all’evidenza, delle relative sanzioni e oneri accessori, risponde unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche e inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale.

L’Iva si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate (art. 1 D.P.R. 633/1972). L’art. 70 D.P.R. 633/1972 dispone che l’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta di cui all’art. 8, lett. c), all’importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui all’art. 46, c. 3, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.
L’Iva all’importazione non è un diritto di confine ed “è estranea all'obbligazione doganale, pur condividendo con i dazi la caratteristica di trarre origine dall’importazione di beni nell’Unione Europea e dalla loro conseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri” (Cass. 21.03.2019, n. 7951 e Cass. 13.07.2018, n. 18652).
Ciò, peraltro, non esclude che, in ragione del richiamo contenuto nell'art. 70 D.P.R. 633/1972, l’Iva all’importazione e i diritti di confine (che sono di natura doganale) presentano, quanto a meccanismi applicativi, disciplina comune e, pur configurando tributi distinti e separatamente liquidati, sono resi oggetto di unico prelievo effettuato sulla bolletta doganale quale condizione per il rilascio della merce.

In altri termini, l’Iva all'importazione condivide con i dazi la caratteristica di trarre origine dal fatto dell'importazione nell’Unione e della susseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri (Cass. n. 8473/2018); non fa parte dell’obbligazione doganale e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l’importatore.