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Revisione 11 Marzo 2020

Responsabilità del revisore per inadempimento

Causa di revoca dell'incarico anche il mancato invio della certificazione dei dati contabili dei bilanci.

L'incarico di revisore degli enti locali comporta l'espletamento di numerose verifiche che riguardano, a vario titolo, non solo i momenti culminanti dei controlli propedeutici alla resa del parere sul bilancio di previsione e alla relazione del rendiconto, ma anche altri aspetti come la certificazione dei dati contabili dei bilanci da trasmettere annualmente attraverso i questionari alla magistratura contabile. Negli ultimi anni si è riscontrato che sono aumentate le responsabilità dei revisori nel settore pubblico e si sono inasprite le sanzioni applicabili sia di natura amministrativa che penale derivanti da inadempimento ai loro doveri demandati dalla legge. A tal riguardo, si fa presente che la sentenza 27.09.2019 della Corte dei Conti dell'Abruzzo ha affrontato il caso di un revisore che non ha provveduto a inviare alla magistratura contabile il questionario sul rendiconto d'esercizio, dovuto ai sensi dell'art. 1, c. 166 e seguenti L. 266/2005, attraverso l'applicativo Siquel oggi denominato ConTe. Nello specifico il revisore, a seguito della richiesta del magistrato contabile, puntualizzava la sua impossibilità all'invio del questionario in argomento poiché aveva concluso il proprio incarico e, di fatto, era disabilitato alla trasmissione di qualsiasi documento. Nonostante i ripetuti solleciti al controllore e preso atto della sua inerzia, il magistrato istruttore ha ritenuto che sussistessero i presupposti per...

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