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Revisione
07 Febbraio 2020
Responsabilità, doveri e rischi nella nuova crisi d'impresa
Amministratori e organo di controllo/revisione rischiano di rispondere in solido per la mancata individuazione dei segnali anticipatori del dissesto e la mancata attuazione delle conseguenti procedure di allerta.
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La riforma della crisi d’impresa che dovrebbe entrare pienamente in vigore ad agosto 2020 introduce nuove responsabilità per l’amministratore, che ha l’obbligo di dotare l’azienda di un assetto organizzativo adeguato, in grado di:
monitorare l’equilibrio economico-finanziario;
favorire l'emersione di segnali di crisi e potenzialità di perdita della continuità aziendale.
Gli amministratori di Srl con soglie dimensionali superiori ai limiti introdotti in riforma dell’art. 2477 C.C., dovevano provvedere ai sensi di legge, convocare l’assemblea della società e dotarsi di un organo di controllo o di revisione. Il termine fissato dalla legge, mai derogato ufficialmente, era il 16.12.2019; in realtà da alcune statistiche pare che a oggi abbia provveduto circa il 25% delle 154.000 imprese coinvolte.
Responsabilità dell'amministratore - Se l’amministratore non individua la nascente crisi o non adotta assetti organizzativi adeguati, in caso di default potrebbe vedere aggravata la propria responsabilità personale, arrivando a rispondere anche con i beni personali (responsabilità illimitata ex art. 378 del Codice della crisi e dell’insolvenza). Situazioni come le seguenti, sono considerate dalla norma concause della mancata individuazione tempestiva dei segnali anticipatori della crisi (cd early warnings):
mancata implementazione dell’assetto...