La dismissione di rami d'azienda di una società spesso comporta insidie tributarie, in particolare per il regime della solidarietà tributaria nelle violazioni fiscali commesse prima della cessione o conferimento di azienda. Il legislatore, infatti, si è voluto tutelare contro l'ipotesi di cessione di rami d'azienda volti a svuotare società con posizioni debitrici nei confronti del Fisco. Nella cessione di azienda la responsabilità del cessionario per i debiti della cedente deriva da regole di carattere generale e dallo speciale art. 14 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 che dispone che “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore".
Per tale ragione il cessionario ha tutto l'interesse a conoscere la situazione del contenzioso in corso, a partire dai debiti tributari e dai fondi rischi iscritti in bilancio, ma comprendendo anche i debiti potenziali non valutati nelle scritture contabili. Inoltre la responsabilità è estesa alle violazioni più recenti anche se non conosciute...