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Imposte e tasse 20 Gennaio 2020

Resta ancora esente Iva l'insegnamento sportivo

In sede di conversione del D.L. 124/2019 è stata definitivamente scongiurata l'imponibilità dal 1.01.2020.

L'art. 10, c. 10, n. 20 D.P.R. 633/1972 considera esenti Iva “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”. L'Amministrazione Finanziaria ha precisato in passato (risoluz. 24.06.2002, n. 205/E) che il riconoscimento può essere effettuato anche dalle Federazioni Sportive Nazionali in quanto organi appartenenti al CONI, Ente a sua volta sottoposto per legge alla vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Nel corso degli anni (risoluz. 13.04.1978, n. 360751; risoluz. 26.05.1978, n. 361426; risoluz. 30.12.1993, n. 551), è stato man mano chiarito che rientrano nelle previsioni di esenzione le prestazioni delle scuole di sci (FISI) o di tennis (FIT), mentre si dovevano continuare a considerare imponibili le tipiche prestazioni di servizi (uso piscina, palestra, ecc.) o le cessioni di abbigliamento sportivo.
Orbene: vista una recente sentenza (C-449/17 del 14.03.2019) con cui la Corte di Giustizia Europea ha espressamente escluso dal regime di esenzione l'insegnamento della guida automobilistica, il nostro legislatore, nonostante la causa Ue non faccia riferimento alcuno al mondo sportivo, con l'art. 32 D.L. 124/2019 (Decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria 2020), pareva intenzionato a escludere, dal 1.01.2020, l'esenzione Iva anche per i servizi erogati dalle scuole dello sport organizzate dai sodalizi sportivi dilettantistici.
Venivano infatti sostituite le parole “e quelle didattiche di ogni genere, anche...” con le parole: “le prestazioni d'insegnamento scolastico”.
Tuttavia, come auspicato da più parti e considerati anche:
a) l'art 132, par. 1, c. 1, lett. m) della Direttiva 2006/112/CE per cui il regime di esenzione Iva è possibile “per talune prestazioni di servizi se strettamente connesse con la pratica dello sport o l'educazione fisica e se fornite da organismi senza scopo di lucro”;
b) alcune recenti tesi espresse dal legislatore comunitario al fine di “promuovere la pratica dello sport in ampi strati della popolazione” (Corte di Giustizia UE, causa C-18/12 del 26.2.2013) e “favorire le attività che arrecano beneficio alla salute fisica o mentale di coloro che praticano lo sport regolarmente” (Corte di Giustizia UE, causa C-90/16 del 26.10.2017);
in sede di conversione del D.L. 124/2019 (L. 157/2019 pubblicata in G.U. il 24.12.2019) è stato accolto un emendamento per cui ora al testo originario dell'art. 10, c. 1, n. 20) D.P.R. 633/1972, dopo le parole “a titolo personale” sono aggiunte le seguenti: “Le prestazioni di cui al primo periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”.
In definitiva, dal 1.01.2020, sono assoggettate a Iva esclusivamente le attività delle scuole guida oggetto della sopra richiamata sentenza UE, mentre restano ancora in regime di esenzione le “prestazioni didattiche di ogni genere”, quindi anche l'attività didattica organizzata dalle scuole sci, nuoto, tennis, ecc.
È bene, infine, sottolineare che la questione sopra esaminata è riferita esclusivamente all'attività didattica commerciale e non certamente a quella cosiddetta decommercializzata, ex art. 148, c. 3 del Tuir e art 4, c. 4 D.P.R. 633/1972, quest'ultima svolta, anche a fronte di corrispettivi specifici, in conformità alle finalità istituzionali e nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.