Restituzione credito d'imposta R&S e Patent box secondo Assonime
L'associazione critica l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate e propone di restituire il bonus solo quando il vantaggio del nuovo regime si realizza davvero.
Tra i tanti dossier aperti da Assonime nella circolare n. 17/2026 c'è un tema che gli operatori dell'innovazione conoscono bene: cosa succede al credito d'imposta R&S quando, sulle stesse spese, l'impresa vuole beneficiare anche del nuovo Patent box? Domanda tutt'altro che teorica, e la risposta, secondo l'Associazione, meriterebbe un ripensamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.Partiamo dai fatti. Il nuovo Patent box, disciplinato dall'art. 6 D.L. 146/2021, prevede il cosiddetto meccanismo premiale: a partire dal periodo d'imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, l'impresa può applicare la maggiorazione del 110% alle spese di ricerca e sviluppo che hanno contribuito a crearlo, purché non risalgano a oltre l'ottavo periodo d'imposta precedente, come stabilisce l'art. 6, c. 10-bis D.L. 146/2021. Il problema nasce quando quelle stesse spese hanno già dato diritto al credito d'imposta R&S di cui all'art. 1, cc. 198-209 L. 160/2019: la norma impone di calcolare la base del credito al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le medesime spese ammissibili, e il nuovo Patent box rientra proprio in questa categoria. È la cosiddetta regola della nettizzazione dei costi: se l'impresa ha già incassato il credito R&S e poi applica il meccanismo premiale sugli stessi costi, il credito va ricalcolato al netto del beneficio Patent box e la differenza va restituita, come chiarito dalla circolare...