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Imposte e tasse 26 Luglio 2021

Restituzione delle somme indebitamente percepite e già tassate

Istituito un doppio binario: rimborso al lordo o al netto, con il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30% quando le somme sono rese al sostituto d'imposta senza le ritenute operate e versate.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 14.07.2021, n. 8/E, puntando ad abbattere il contenzioso tra datori di lavoro e dipendenti in merito alla restituzione di somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione in anni precedenti, ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 10, c. 2-bis D.P.R. 917/1986, introdotto dall'art. 150 D.L. 34/2020, che ha disposto la restituzione “al netto” in aggiunta a quella “al lordo” della ritenuta indicata dalla lettera d-bis) del medesimo art. 10. La disposizione appena richiamata interviene in seguito a un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale la restituzione deve riguardare le somme effettivamente percepite dal contribuente, dovendo considerare tali quelle entrate concretamente nella disponibilità del percettore; al contrario, fino al 31.12.2012, l'art. 10, c. 1, lett. d-bis) disponeva che dal reddito complessivo si deducevano, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, le somme restituite al soggetto erogatore nel caso di partecipazione alla formazione del reddito in anni precedenti. Dal punto di vista oggettivo, la citata lettera d-bis) si rende applicabile alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva o a titolo di acconto, sia quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi; tali somme...

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