L'art. 150 D.L. 34/2020 ha previsto importanti semplificazioni in relazione alla modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. La circolare 14.07.2021, n. 8/E offre agli operatori l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.
La norma in commento tocca un punto molto controverso tra i datori di lavoro e i loro dipendenti. Il punto in questione riguarda la restituzione di somme dal dipendente al datore di lavoro. Infatti, tali somme sono ordinariamente assoggettate a tassazione. Bisognava, pertanto, conciliare le esigenze dei datori di lavoro che hanno pagato un lordo con quelle dei dipendenti che hanno ricevuto un netto. In mezzo, come spesso capita, il Fisco notoriamente poco prodigo a effettuare i rimborsi.
Un primo intervento è contenuto nell'art. 10 del Tuir. La norma consentiva a dipendenti e lavoratori autonomi il recupero delle imposte non rimborsate a titolo di onere deducibile. Chiaramente la norma funzionava solo in presenza di sufficiente capacità fiscale. Per non discriminare gli incapienti, la norma è stata cambiata nel 2013 per consentire, in alternativa alla deducibilità, il rimborso al contribuente, sia pure con l'aliquota del primo scaglione.
L'art. 150 modifica nuovamente l'art. 10 affiancando l'ulteriore possibilità (rimessa comunque alla negoziazione o eventualmente al giudice) di rimborsare al netto dalle imposte subite. In tal caso, la somma...