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Imposte e tasse 03 Novembre 2023

Rettifica della rendita catastale da notificare al contribuente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29207/2023, ha affermato che l’attribuzione della nuova rendita catastale deve essere necessariamente notificata al contribuente con un atto di accertamento.

La vicenda giunta in Cassazione trae origine da un atto di accertamento con il quale un Comune richiedeva la maggiore Imu a una società contribuente sulla base di una nuova rendita attribuita, da parte dell’Agenzia delle Entrate, all’immobile di proprietà sociale. In seguito agli esiti altalenanti dei primi due gradi di giudizio, la società ricorreva in Cassazione eccependo che: non fosse a conoscenza della nuova rendita catastale poiché quest’ultima sarebbe emersa solamente in sede di atto notarile di acquisto dell’immobile; non ci fosse evidenza della prova della notifica, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, dell’atto di accertamento e che, ai fini della rettifica della nuova rendita, non è sufficiente la sola indicazione nell’atto di compravendita. I giudici di legittimità affermano che, ai sensi dell’art. 74, c. 1 L. 342/2000, nel caso di rettifiche successive al 1.01.2000, affinché l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace è obbligatoria da parte dell’Amministrazione Finanziaria la notifica dell’atto stesso al contribuente (Cassazione nn. 5621/2014, 10953/2011 e 16031/2009). Ad avviso dei giudici di Cassazione è errato il convincimento della sentenza di appello che sosteneva che la prova della notifica della nuova rendita era evincibile nell’atto di compravendita immobiliare. La sentenza precisa...

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