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Imposte e tasse 05 Settembre 2023

Rettifica dell’imposta di registro nelle compravendite immobiliari

La CGT di 2° grado della Sardegna ha affermato il principio secondo il quale l’avviso di rettifica dell’imposta di registro di un atto di compravendita immobiliare, deve allegare o riportare il contenuto degli atti di compravendita comparabili.

Il D.P.R. 131/1986 all’art. 51, c. 3 prevede che l’Amministrazione Finanziaria possa rettificare il corrispettivo degli atti di compravendita immobiliare fondando la propria pretesa sulla base degli atti di compravendita che hanno ad oggetto immobili con analoghe caratteristiche e che sono dunque similari e comparabili. In tale contesto normativo si inserisce la sentenza n. 137/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna. Il caso trattato riguarda l’avviso di rettifica dell’imposta di registro relativo alla compravendita di un terreno agricolo. L’Amministrazione Finanziaria contestava il valore indicato in atto, fondando la propria pretesa sui valori OMI e richiamando sinteticamente alcuni atti di compravendita relativi a terreni aventi caratteristiche similari. Il contribuente si difendeva in primo grado eccependo l’illegittimità dell’atto dell’Agenzia delle Entrate per omessa allegazione degli atti richiamati e per inefficacia del valore probatorio delle stime OMI. Nel procedimento di primo grado i giudici di Sassari annullavano l’atto di rettifica e di conseguenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello. La Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegna ha stabilito la correttezza dei principi indicati dai giudici di prime cure, respingendo dunque l’atto di appello dell'Agenzia delle Entrate, ed in particolare ha precisato che la mera indicazione degli estremi...

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