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IVA 29 Aprile 2026

Reverse charge B2B con estero: regola e deroga della branch

Nelle operazioni territorialmente rilevanti in Italia, il fornitore estero “senza stabile organizzazione” non addebita l’Iva al cliente soggetto passivo italiano, anche se identificato nel nostro Paese; diversa la soluzione se interviene una stabile organizzazione italiana.

Nelle operazioni B2B territorialmente rilevanti in Italia, il primo passaggio è la verifica della territorialità: per le cessioni di beni rileva, in via generale, il luogo in cui i beni si trovano al momento della cessione; per i servizi occorre applicare le regole dell’art. 7-ter e ss. D.P.R. 633/1972, fermo restando, per i beni, il criterio generale dell’art. 7-bis D.P.R. 633/1972. Se l’operazione è interna e il fornitore è un soggetto non residente, gli obblighi Iva gravano, in linea generale, sul cessionario o committente soggetto passivo stabilito in Italia, in applicazione dell’art. 17, c. 2, D.P.R. 633/1972 (circ. Ag. Entrate n. 37/E/2011). Questa regola continua a valere anche se il fornitore estero è identificato ai fini Iva in Italia mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale, poiché tale circostanza non gli fa perdere la qualifica di soggetto non residente.La prassi dell’Agenzia è netta anche sul piano documentale: il documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale del soggetto estero, verso un cliente soggetto passivo stabilito in Italia, non è fiscalmente rilevante come fattura ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, che resta demandato al cliente nazionale mediante integrazione o autofattura. In questo contesto, l’iscrizione o meno del cliente italiano “al Vies non è decisiva nelle operazioni domestiche”, perché quel requisito assume rilievo nelle cessioni intracomunitarie e non nelle...

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