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23 Ottobre 2026
Reverse charge e codici ATECO. C’è troppa confusione
L’individuazione basata sui “codici vigenti” va onorata per l’art. 17, c. 6, lett. a) D.P.R. 633/1972; lo ha confermato l’Agenzia. Vi sono invece ampie motivazioni per ritenere che una conclusione analoga non sia estendibile alla lett. a-ter).
Ci sono “verità” raccontate solo a metà che generano più confusione che chiarezza. Lo dimostrano i commenti soprattutto (ma non solo) su siti e social, a latere del chiarimento, in materia di reverse charge nell’edilizia, fornito dall’Agenzia delle Entrate in un recente evento organizzato dalla stampa specializzata (Telefisco del 24.09.2026), dove si è precisato che “a seguito dell’adozione della nuova classificazione Ateco 2025, ... divenuta operativa dal 1.04.2025, alcune attività precedentemente ricomprese nella sezione F della classificazione Ateco 2007 (aggiornata nel 2022) risultano ora collocate in differenti sezioni della classificazione” e che “in linea con i criteri interpretativi espressi nelle richiamate circolari nn. 37/E/2006 e 14/E/2015, l’applicazione del reverse charge continua a essere subordinata alla riconducibilità dell’attività svolta alla sezione F della classificazione Ateco vigente”.Preso in modo “decontestualizzato” il richiamo agli Ateco vigenti può sembrare generalizzato e riferito tanto alla disciplina dell’art. 17, c. 6, lett. a) D.P.R. 633/1972 (subappalti in edilizia) quanto (vista anche la citazione della circolare n. 14/E) a quella della lett. a-ter) (prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici). Non...