IVA 23 Aprile 2025

Reverse charge e forfetari: novità 2025 con la franchigia UE

Cambiano le regole per i servizi di pulizia immobili: esenzione per i forfetari e nuova franchigia transfrontaliera per le piccole imprese UE.

Il meccanismo del reverse charge, strumento antievasione che sposta l'obbligo di versamento dell'Iva dal fornitore al cliente, subisce importanti modifiche nel 2025, in particolare per i contribuenti in regime forfetario e con l'introduzione della nuova franchigia transfrontaliera UE.Per quanto riguarda i servizi di pulizia immobili, l'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972 prevede l'applicazione del reverse charge. Tuttavia, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015, "il reverse charge non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario". Questo significa che quando un'impresa di pulizie in regime forfetario (disciplinato dall'art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) presta servizi a un soggetto passivo, non deve applicare il reverse charge. Il prestatore emetterà fattura elettronica con codice natura N2.2 (operazioni non soggette a Iva), senza applicare l'Iva e senza indicare l'inversione contabile (esempio pratico).Nel caso specifico di un bene immobile intestato a un soggetto passivo estero, ma situato in Italia, le prestazioni di pulizia eseguite da un prestatore italiano in regime forfetario seguono regole precise di fatturazione. Innanzitutto, “secondo l'art. 7-quater, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972, le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato in Italia, indipendentemente dalla...

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