Il meccanismo del reverse charge, strumento antievasione che sposta l'obbligo di versamento dell'Iva dal fornitore al cliente, subisce importanti modifiche nel 2025, in particolare per i contribuenti in regime forfetario e con l'introduzione della nuova franchigia transfrontaliera UE.Per quanto riguarda i servizi di pulizia immobili, l'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972 prevede l'applicazione del reverse charge. Tuttavia, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015, "il reverse charge non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario". Questo significa che quando un'impresa di pulizie in regime forfetario (disciplinato dall'art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) presta servizi a un soggetto passivo, non deve applicare il reverse charge. Il prestatore emetterà fattura elettronica con codice natura N2.2 (operazioni non soggette a Iva), senza applicare l'Iva e senza indicare l'inversione contabile (esempio pratico).Nel caso specifico di un bene immobile intestato a un soggetto passivo estero, ma situato in Italia, le prestazioni di pulizia eseguite da un prestatore italiano in regime forfetario seguono regole precise di fatturazione. Innanzitutto, “secondo l'art. 7-quater, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972, le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato in Italia, indipendentemente dalla...