L’istituto del reverse charge prevede che l’acquirente, se soggetto passivo d’imposta, è obbligato all’assolvimento dell’IVA in luogo del cedente. Quest’ultimo è tenuto a emettere fattura senza addebito dell’imposta con l’osservanza delle disposizioni di cui agli art. 21 e ss. del D.P.R. 633/1972 e indicando gli estremi della norma che prevede l’applicazione dell’inversione contabile. L’obiettivo della norma è quello di trasformare in debitore d’imposta il cessionario per scoraggiare l’evasione dell’IVA. Con il D. Lgs. 158/2015 era stata posta una revisione del sistema sanzionatorio relativo al meccanismo in commento, apportando modifiche ai cC. 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 dell’art. 6, D. Lgs. 471/1997, sulla cui portata applicativa vengono riscontrate tuttora interpretazioni contrastanti.
Posto che il sistema del reverse charge si pone l’obiettivo di neutralizzare l’imposta sul valore aggiunto, si pone il problema della sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA in caso di operazioni effettuate con applicazione dell’inversione contabile e risultate successivamente inesistenti.
La questione è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza di rinvio della sezione quinta della Suprema Corte (ord. 20.01.2022, n. 1703). I giudici di legittimità sono stati chiamati a valutare...