Nell'intricato panorama dell'Iva italiana, esiste un principio fondamentale che ogni esportatore abituale deve conoscere: il reverse charge prevale sempre sull'utilizzo del plafond. Questo principio, chiaramente espresso dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 27.03.2015, n. 14/E, ha importanti conseguenze operative per le imprese.Immaginiamo un'azienda che, avendo realizzato esportazioni per oltre il 10% del volume d'affari nell'anno precedente, gode dello status di esportatore abituale. Questa azienda decide di far eseguire la manutenzione dell'impianto elettrico della propria sede. Può utilizzare il plafond per non pagare l'Iva su questa prestazione?La risposta è negativa. Come stabilito dall'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972, le prestazioni di servizi di installazione, manutenzione e riparazione di impianti relativi a edifici sono soggette al meccanismo dell'inversione contabile. Questo meccanismo, avendo finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali dall'art. 8, c. 1, lett. c) del medesimo decreto.In pratica, l'impresa impiantista emetterà una fattura senza applicazione dell'Iva, indicando "inversione contabile ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972". L'esportatore abituale, in qualità di committente, dovrà integrare la fattura con l'Iva dovuta e registrarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Prendiamo un esempio concreto:...