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Imposte e tasse 03 Marzo 2021

Reverse charge, utilizzo di beni strumentali e appalti

Uno dei principali motivi che rendono “problematica” l'attività d'impresa è l'invadenza delle norme tributarie, spesso di non semplice comprensione e, non raramente, recanti difficoltà operative non trascurabili.

Il riferimento, esemplificando, è all'art. 4 D.L. 26.10.2019, n. 124 che, introducendo l'art. 17-bis al D. Lgs. 9.07.1997, n. 157, è intervenuto in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, nonché sull'estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera. La materia ha creato non pochi dubbi operativi che la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 1/E/2020) non ha completamente fugato. In particolare, uno degli aspetti problematici è rappresentato dal cd. criterio di “strumentalità” relativo all'utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni di proprietà del committente nello svolgimento della prestazione all'interno di un contratto per l'affidamento a terzi di opere e servizi. La questione affrontata con la consulenza giuridica n. 1 del 14.01.2021 verte sugli interventi nei quali il committente è proprietario di beni che non sono “strumentali” al compimento dell'opera, ma si configurano, invece, come “oggetto del servizio”.Più in dettaglio, l'appalto è riferito all'installazione di nuovi beni e si specifica che l'utilizzo di tali beni, sebbene forniti dal committente per sostituire i pannelli non più funzionanti o poco performanti, non può essere considerato come utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,...

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