RICERCA ARTICOLI
Revisione 02 Agosto 2023

Revisione, tra nomine e “imminenti” controlli

Il mese di giugno e gli inizi di quello di luglio sono stati caratterizzati da eventi degni di menzione per la disciplina degli organi di controllo delle società di capitali.

Non è stata approvata nessuna norma di proroga o di rimodulazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle società di minori dimensioni, nonostante il Governo si fosse impegnato al Senato, con un ordine del giorno, alla rivisitazione dell’intera disciplina del controllo delle società di capitali. Questa inerzia legislativa ha comportato che un numero importante, stimato in diverse decine di migliaia, di società a responsabilità limitata sia stato costretto, anche in funzione delle loro disposizioni statutarie, alla nomina dell’organo di controllo; la scelta prevalente, qualora compatibile con lo statuto, è caduta sul revisore unico che rimane, come noto, escluso dal controllo di legittimità e merito dell’operato dell’organo amministrativo previsto per i sindaci dal Codice Civile e dalle responsabilità solidali connesse, nonché dagli obblighi di segnalazione imposti dal nuovo Codice della crisi, in particolare l’art. 25-octies.
Si è persa, però, un’occasione per coordinare meglio le esigenze di una norma eccessivamente punitiva e largamente incompleta, quale è il nuovo Codice della crisi, e quelle del mondo imprenditoriale che ha subito, in sequenza, le distorsioni di una pandemia sconosciuta, le aberrazioni di una speculazione dilagante che ha alterato i mercati e i circuiti di approvvigionamento delle principali materie prime e di una crisi energetica alimentata da una guerra ingiusta; a tali fattori deve essere aggiunta una politica monetaria e dei tassi adottata dalla BCE che appare illogica rispetto all’economia reale. È controintuitivo, quindi, inasprire le responsabilità di impresa in presenza di fattori esogeni non governabili dall’organo amministrativo e accollare tale responsabilità in modo indiscriminato e senza limiti all’organo di controllo.
In funzione di quanto sopra alcune società hanno deciso di non decidere, rinviando la nomina in attesa (o speranza) della ormai usuale sanatoria a posteriori di ispirazione italiota. La conclusione è ancora una volta la confusione e l’incertezza. L’auspicio è che non si ripeta quanto accaduto alla fine del 2019, quando a nomine già comunicate al MEF o al Registro delle Imprese, fu prorogato il termine, aprendo un dibattito a oggi non compiutamente risolto sulla revocabilità di tali nomine.
Sulla questione degli organi di controllo delle società esiste un’improcrastinabile necessità di un intervento legislativo illuminato che prenda, come sopra accennato, anche atto che il nuovo D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) è connotato di norme incomprensibili, di totale carenza di strumenti adeguati e soprattutto di una morbosa tendenza a privilegiare e ampliare le facoltà di azioni di responsabilità ed è quindi sostanzialmente non conforme alla Direttiva UE, che doveva ispirarne l’emanazione, e che ha invece come presupposto il superamento stragiudiziale (cioè fuori dai Tribunali) della precrisi di impresa.

L’altra questione riguarda quella che ormai sembra diventata una sorta di telenovela legislativa: il controllo dei revisori. Infatti, sul portale della revisione legale è stata pubblicata la relazione sull’esito dei lavori, conclusi lo scorso 30.06.2023, del Comitato consultivo costituito per i controlli della qualità degli incarichi di revisione legale.
Dalla lettura del testo emergono alcune evidenti distorsioni, necessariamente da colmare: i controlli dovrebbero essere indirizzati verso i revisori di quelle società che sono incorse in procedure di risanamento più o meno giudiziale di una crisi per verificare se, in fase patologica, la corretta applicazione dei principi di revisione abbia o meno generato un’utilità all’azienda controllata.
Si sta assistendo, invece, all’applicazione della norma sulla vigilanza a favore solo delle grosse strutture, dotate di procedure formalmente ineccepibili, puntando i controlli più sulla fase formale che sostanziale.

Infine, altre considerazioni devono essere fatte in merito alla congruità dei compensi connessi agli incarichi il cui controllo dovrà tenere conto di ciò che è stato promesso, ma che a oggi manca: una modulazione e scalabilità degli obblighi in relazione alle dimensioni della società da verificare, con un conseguente calo delle ore potenzialmente necessarie a effettuare i controlli. Il documento emanato evidenzia, tuttavia, che, per regolamentare al meglio la fase ispettiva si dovrà elaborare un manuale metodologico con procedure e direttive cui gli ispettori della qualità dovranno conformarsi per evitare comportamenti eccessivamente discrezionali e conseguenti contestazioni da parte dei soggetti controllati. Quindi una domanda sorge spontanea: sono pronti a effettuare i controlli? Intanto aumenteranno i contributi da versare da parte dei revisori e questa pare una certezza.
Le risposte forse arriveranno ben dopo le nostre meritate ferie. Buona estate a tutti!!