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Revisione 03 Febbraio 2023

Revisori, sindaci, continuità aziendale e nuove disposizioni

Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022): le 2 disposizioni che impattano, almeno in apparenza, sulle politiche di bilancio e sulla responsabilità conseguente di amministratori, organi di controllo e anche soci.

In piena vigenza della riforma della crisi di impresa, entrata definitivamente in vigore il 15.07.2022, e in assenza di nuovi drammi economici derivanti dalla situazione di pandemia, nell’ambito del Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) sono arrivate 2 disposizioni che impattano, almeno apparentemente, sulle politiche di bilancio e sulla responsabilità conseguente di amministratori, organi di controllo e anche soci. Si tratta della riproposizione integrale di quanto era stato approvato nel corso del 2020 (D.L. 23/2020 e D.L 104/2020) riguardanti, rispettivamente: le perdite civilistiche emerse negli esercizi 2019, 2020, 2021 e ora anche 2022, che intaccano, oltre che tutte le riserve, il capitale sociale in misura superiore al terzo o, addirittura, lo portano al di sotto del limite legale, a fronte delle quali il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci possono rinviare osservazioni e provvedimenti fino al 5° esercizio successivo; gli ammortamenti degli esercizi 2020 e 2021, ora 2022 e anche 2023 che possono essere sospesi sino al 100% del loro ammontare. Tali disposizioni, all’epoca della pandemia, erano accompagnate da una sostanziale deroga in merito alla valutazione della continuità aziendale che era stata resa retrospettiva (all’esercizio 2019 non influenzato dalla pandemia) e parzialmente non più prospettica e che consentiva, quindi, un quadro coerente e, in molte situazioni, giustificativo di...

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