Nelle società a responsabilità limitata l’art. 2476, c. 3 c.c. prevede la facoltà per il socio, in qualità di sostituto processuale della società, di ottenere dal Tribunale in via cautelare la revoca dell’amministratore.
L’art. 2476, c. 3 c.c. contempla la revoca tramite il Tribunale solo in via incidentale e accessoria rispetto all’azione di responsabilità con finalità risarcitorie, così lasciando ampi dubbi interpretativi in merito:
ai presupposti richiesti per l’ottenimento del provvedimento cautelare;
alla possibilità che la revoca sia sganciata dall’azione volta a ottenere il risarcimento dei danni provocati dall’amministratore.
Le difficoltà applicative sembrano poi aggravate dalla parziale sovrapposizione dello strumento cautelare in esame con la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. che, seppur indirettamente, potrebbe accavallarsi, in termini di finalità e di risultati, a quelli perseguiti dal socio o dalla società con l’azione di revoca. L’art. 2476, c. 3 c.c. riguarda l’azione di responsabilità che il singolo socio può promuovere contro l’amministratore per i danni che abbia cagionato alla società con la propria negligente condotta. In tale contesto, la norma disciplina timidamente la possibilità che il socio chieda la revoca dell’amministratore qualora vi siano “gravi irregolarità nella gestione della società”.
Essa, dunque, non chiarisce se il rimedio cautelare possa essere esperito prima e al di fuori di un giudizio di merito, né se l’eventuale giudizio di merito debba necessariamente...