Si può revocare il credito d’imposta per ricerca e sviluppo anche in assenza del parere tecnico del MISE. Lo afferma la Commissione tributaria provinciale di Prato nella sentenza 21.04.2022, n. 69 con la quale ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio che aveva disconosciuto il credito d’imposta per ricerca e sviluppo utilizzato da una società di software. I giudici toscani hanno però ritenuto esistenti, nel caso di specie, le condizioni obiettive di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normativa in oggetto, escludendo l’applicazione delle sanzioni che l’Ufficio aveva determinato in misura pari al credito d’imposta utilizzato dalla società.
La decisione dei giudici pratesi ha ritenuto che il parere tecnico del MISE debba essere considerato come necessario soltanto quando l’Agenzia delle Entrate non sia in grado di poter effettuare le proprie valutazioni in merito alla qualificazione dell’attività espletata dal contribuente.
Quando invece ciò è possibile, grazie anche a quanto allegato e documentato dal contribuente, il parere del MISE assume una valenza meramente discrezionale e facoltativa della quale l’Ufficio può anche non avvalersi.
La decisione in oggetto si pone, almeno sotto questo specifico profilo, in netto contrasto con numerose pronunce di altre Corti di merito (C.T.P. Napoli 4988/2022; C.T.P. Vicenza 365/2021 e...