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Imposte e tasse 09 Luglio 2020

Revoca delle lettere d'intento

L'esportatore abituale che non intende più avvalersi della facoltà di acquistare beni/servizi senza Iva, può esercitare l'opzione senza che sia previsto a tal fine un modello specifico e un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Assonime, con apposito interpello, ha chiesto chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 che consente ai soggetti in possesso dei requisiti per essere considerati "esportatori abituali", di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, previa presentazione della cosiddetta "dichiarazione d'intento". I dubbi sono sorti per le conseguenze sanzionatorie derivanti nel caso in cui il cliente/esportatore abituale abbia inviato regolare dichiarazione d'intento al fornitore riferita a un numero indeterminato di operazioni (fino a concorrenza dell'importo indicato) ma, per le operazioni poste in essere da un certo momento in avanti, o limitatamente ad alcune di esse, il fornitore abbia emesso fattura con addebito dell'Iva. E ciò, sia nell'ipotesi in cui il cliente lo abbia autorizzato a tale comportamento in modo espresso, sia per fatti concludenti, a prescindere da una revoca espressa e preventiva, anche parziale, della dichiarazione d'intento. La soluzione dell'Amministrazione Finanziaria è stata formalizzata con la risposta alla richiesta di consulenza giuridica 11.07.2018, n. 954-6/2018. I tecnici ministeriali hanno richiamato i contenuti della risoluzione 22.12.2016, n. 120/E, dove era stato chiarito che qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, volesse acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito...

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