Come noto, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, la legge fallimentare prevede la revoca degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Nella giurisprudenza della Corte di legittimità, è pacifico il principio secondo cui è revocabile, ai sensi dell'art. 67, c. 1, n. 2) L.F. e in ogni caso ex art. 67, c. 2 L.F., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un'operazione unitaria il cui fine ultimo sia quello di azzerare la preesistente obbligazione (Corte di Cass., Sent. 3955/2016). Questo istituto è stato esaminato dalla Corte di legittimità con l'ordinanza 26.02.2018, n. 4513, la quale ha stabilito che quando il mutuo ipotecario risulti stipulato dalle parti a copertura di un'esposizione debitoria pregressa del mutuatario poi fallito, il curatore fallimentare, sussistendone i presupposti, ha la possibilità di impugnare l'intera operazione per farne dichiarare l'inefficacia, in quanto diretta, per un verso, a estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate; e per altro verso, a...