La nuova disciplina riguardo agli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori prevede alcune novità rispetto a quanto previsto nella legge fallimentare.
Il nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, mediante le disposizioni contenute nella Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, regola gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli per i creditori, in continuità con la legge fallimentare, apprestando una valida tutela al noto principio della par condicium creditorum. La disciplina intende garantire il ripristino del patrimonio della fallita a beneficio della massa dei creditori, accertando e dichiarando l'inefficacia degli atti che hanno diminuito il patrimonio della fallita medesima. L'art. 166, c. 1 del Codice indica gli atti revocabili individuandoli in quelli:
a) a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre 1/4 ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
b) estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti.
Sono altresì revocati, se il...