Parte della giurisprudenza ritiene non esperibile l'azione revocatoria avverso un atto di scissione, una volta regolarmente iscritto per gli effetti di cui agli artt. 2506-ter e 2504-quater C.C., potendosi il creditore solo opporre all'atto ai sensi dell'art. 2503 C.C. o chiedere il risarcimento dei danni ex art. 2504-quater C.C. Tanto più che, secondo detto orientamento, la responsabilità solidale tra la società scissa e scissionaria, nei limiti del patrimonio netto assegnato o rimasto, farebbero venir meno i presupposti di pregiudizio alle ragioni creditorie.
La riforma del diritto societario ha, tra i suoi capisaldi, il principio di conservazione degli atti giuridici della vita societaria, al fine di assicurare una maggior certezza degli atti fondamentali delle società di capitali a tutela dei terzi operatori del mercato e dell'affidamento di questi circa la solidità giuridica degli atti delle imprese organizzati in forma societaria. In tal senso, il legislatore ha ritenuto di disciplinare le fasi dei procedimenti secondo un sistema chiuso per il quale, perfezionatasi la vicenda societaria modificativa con l'iscrizione camerale e consumato un tempo per proporre opposizione avverso la stessa, l'invalidità dell'atto di fusione non potrebbe più essere pronunciata, secondo il combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2504-quater C.C.
Le disposizioni normative di cui sopra non esaurirebbero del resto...