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Finanza e banche 02 Maggio 2026

Revocatoria delle rimesse bancarie e onere probatorio

La curatela che intenda revocare le rimesse bancarie sul conto corrente deve provare la natura solutoria delle stesse e non anche la riduzione in maniera consistente e durevole dell’esposizione debitoria, rappresentando la stessa un’eccezione alla revocabilità.

Secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale formatosi sulla previgente disciplina dell’art. 67 L.F., le rimesse bancarie potrebbero essere revocate, alla stregua di un qualsiasi pagamento, se effettuate su un conto corrente scoperto od ove sia accertato uno sconfinamento dal fido concesso dalla banca. In detti casi, l’accredito sul conto ha natura solutoria, configurando pagamento di un credito immediatamente esigibile. Diversamente la rimessa effettuata su un conto corrente passivo rappresenta una mera reintegrazione di provvista posta dalla banca a disposizione del cliente e non configurerebbe un pagamento revocabile. La giurisprudenza aveva individuato alcune eccezioni all’orientamento in parola, ammettendo la revocabilità delle rimesse intrafido qualora fosse stato provato che la banca avesse di fatto revocato la disponibilità del conto (ad es. consentendo soltanto accrediti e non prelievi) e ritenendo irrevocabili le rimesse bilanciate extrafido, qualora la banca fosse stata in grado di provare un servizio di cassa senza funzione creditizia.Con l’entrata in vigore del D.L. 35/2005 e del D.Lgs. 5/2006 è stata prevista espressamente la revocabilità delle rimesse bancarie quando le stesse avessero ridotto l’esposizione debitoria in maniera consistente e durevole, prescindendo, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa.La novella legislativa è stata oggi recepita dall’art. 166 del...

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