Ai sensi dell'art. 66 L.F., il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e ciò in applicazione dell'art. 2901 e ss. C.C. Tuttavia, non è ammissibile un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di una società dichiarata fallita, e ciò in applicazione del principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura della procedura concorsuale, nonché del carattere costitutivo delle predette azioni. Questo è il principio sancito dalla recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 23.11.2018, n. 30416, sull'inammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare, ovvero ordinaria, rivolta nei confronti di una procedura concorsuale.
Secondo la Suprema Corte, infatti, le due azioni, benché siano caratterizzate da elementi comuni, presentano anche notevoli differenze che devono essere mantenute distinte, poiché la revocatoria fallimentare è caratterizzata da un percorso probatorio agevolato, mentre nella revocatoria ordinaria viene valorizzato lo stato soggettivo del debitore (scientia damni o consilium fraudis) oltre che quello del terzo (la partecipatio fraudis). Osserva la Corte che la diversità delle due azioni, pur se pacifiche, anche quando quella ordinaria sia esperita dal curatore fallimentare, pur giovando a tutti i creditori e non solo a...