L'interpretazione letterale e sistematica delle norme contenute nella Legge Fallimentare, induce a ritenere che il divieto di revoca degli atti disposti nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. attiene, esclusivamente, alla revocatoria fallimentare, di cui all'art. 67 L.F., e non estende la sua portata anche all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 C.C. Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 9.02.2019, n. 3778, che si pone in continuità con un orientamento già condiviso dai giudici di legittimità.
Prima di affrontare il merito della questione, i giudici chiariscono che l'eccezione revocatoria (c.d. revocatoria incidentale) non è condizionata né all'aver promosso la corrispondente azione (potendo anzi essere proposta, ai sensi dell'art. 95, c. 1 L.F. anche se è prescritta la relativa azione), né alla sua tempestiva formulazione in sede di verifica dello stato passivo, poiché, alla stregua di quanto previsto dall'art. 99, c. 7 L.F., il curatore può sempre proporre, in sede di costituzione nel successivo giudizio di opposizione ex art. 98 L.F., quelle eccezioni che non abbia precedentemente sollevato in sede di verifica (Cassazione, Sez. 1, sent. 14.12.2016, n. 25728).
Ciò posto, il divieto di cui all'art. 67 L.F., secondo cui non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti...