Recente attenzione è stata data al caso del soggetto che intermedia panieri welfare esenti. In tal caso l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’intermediario non debba essere penalizzato dall’applicazione del pro-rata di detraibilità.
Capita spesso che taluni servizi siano ceduti attraverso un intermediario. Un esempio ci è offerto dalle società che organizzano i cosiddetti panieri welfare, all’interno dei quali i beneficiari delle aziende aderenti ai programmi possono scegliere i beni e i servizi preferiti.
Lo schema giuridico utilizzato per la commercializzazione di questi servizi è quello del mandato senza rappresentanza. Tale schema consente all’intermediario di replicare il regime Iva applicabile dal cedente anche quando (si veda il caso delle prestazioni sanitarie) tale regime richiede speciali requisiti soggettivi che l’intermediario non possiede.
Senonché, gli intermediari devono affrontare, in tale ultimo caso, un ulteriore problema fiscale, ovvero l’applicazione del pro-rata generale di detraibilità di cui all’art. 19, c. 5 D.P.R. 633/1972, che scatta quando il soggetto esercita attività esenti.
A tal proposito, la stampa specializzata dà notizia di un interpello non pubblicato che conferma le indicazioni fornite con il corposo interpello n. 10/2020, pag. 17.
Nel menzionato documento, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, nell'ambito del mandato senza rappresentanza, esiste la totale equiparazione, dal punto di vista oggettivo, dei servizi resi o ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante. Tale identità oggettiva comporta l’identità del trattamento Iva...