La risposta dell’Agenzia delle Entrate 28.09.2022, n. 482 analizza la tassazione di una somma di denaro incassata dal professionista a titolo di restituzione del canone di locazione versato in eccesso al proprietario.
Il professionista ha dedotto per cassa nell’esercizio X i canoni pagati al proprietario, poi ha intrapreso un procedimento di mediazione per chiedere la restituzione di un importo in quanto riteneva avesse superato i limiti quantitativi stabiliti.
Con la procedura di mediazione (obbligatoria) il professionista ha ottenuto, nel 2021, la somma di X% del richiesto e rinuncia a qualsiasi altra pretesa su tale rapporto locatizio intercorso.
Il professionista chiede quindi se il rimborso ricevuto sia tassabile o meno.
L’Agenzia risponde che le somme dirette a risarcire le spese sostenute per la produzione del reddito rappresentano il rimborso di un costo che, in quanto inerente all’attività professionale, il professionista ha dedotto. Pertanto, per simmetria impositiva anche questa ulteriore somma deve avere rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunto qualora non fosse stata riconosciuta la spesa.
La risoluzione n. 106/E/2010 ha chiarito che costituiscono reddito di lavoro autonomo non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi, ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito in quanto deducibili.
Si pensi invece al caso del professionista forfetario che riaddebita le spese per le utenze e per la locazione ad altri professionisti che lavorano presso l’ufficio.
L’art. 54 del Tuir dispone che tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro autonomo concorrono alla formazione del reddito, l’unica eccezione sono le anticipazioni in nome e per conto del cliente.
Tuttavia, la circolare 38/E/2010 ha affermato che “Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute. Ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito”.
Questa circolare esclude da tassazione i meri riaddebiti delle utenze e delle locazioni dell’ufficio; pertanto, questa conclusione potrebbe estendersi anche al professionista forfetario, poiché qualificandosi non come compensi da lavoro autonomo ma come riduzione di costi, non rilevanti nel regime forfetario, potrebbero non essere assoggettati a tassazione.
