Dal 5.09 decorre il termine concesso per il pagamento delle somme dovute da avvisi bonari e per la trasmissione di atti e documenti all’Amministrazione Finanziaria. Se fosse pervenuto, infatti, un avviso bonario nel corso del periodo tra 1.08 e 4.09, il termine scadrebbe il prossimo 4.10, dovendosi considerare il decorso dal 5.09; mentre se fosse pervenuto il 30.07, il termine scadrebbe il 3.10. Questi i termini corretti, in applicazione delle disposizioni contenute nel c. 17, art. 7-quater, D.L. 193/2016 (avvisi bonari) e nel comma 11-bis, art. 37, D.L. 223/2006 (deposito atti e documenti).
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la nota 3.08.2018, ha comunicato di aver sospeso la notifica di più di un milione di cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance; la notifica di tutti i documenti congelati è ripartita al termine delle settimane di sospensione.
Quindi siamo in presenza di una sospensione dei termini processuali che va dal 1.08 al 31.08 di ogni anno, una sospensione degli adempimenti fiscali e dei pagamenti in scadenza dal 1.08 al 20.08 che potevano essere eseguiti entro quest’ultimo giorno, senza alcuna maggiorazione, tenendo conto dell’ulteriore provvedimento (DPCM 10.08.2018) per la rimodulazione delle rate dei titolari di partita Iva e, ai sensi dell'art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016, una sospensione per il pagamento delle somme dovute in base all’emissione di avvisi...