Riattribuzione delle ritenute dagli associati all’associazione
In sede di dichiarazione dei redditi è possibile, se le ritenute attribuite agli associati eccedono le imposte a carico degli stessi, riattribuire le medesime all’associazione per lo scomputo dalle imposte da essa dovute.
“Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”: così recita l’art. 22 del Tuir. Ebbene, tale disposizione deve essere coordinata con la possibilità di compensare imposte e contributi (art. 17 D. Lgs. 241/1997). Più in particolare, una prassi datata (ma ancora applicabile) dell’Amministrazione Finanziaria (circolare 23.12.2009, n. 56/E) ha esaminato il caso della società che subisce in proprio le ritenute, dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, con successiva avocazione a sé delle ritenute che residuano dopo lo scomputo dall’Irpef dovuta dai soci che, in tal caso, si trasformano, al momento della dichiarazione, in un credito d’imposta compensabile dalla società.
Il tenore letterale dell’art. 22 sembrerebbe consentire lo scomputo delle ritenute esclusivamente dalle imposte dovute dai soci, associati o partecipanti. Tale previsione, peraltro, deve essere letta in chiave evolutiva e sistematica, alla luce della facoltà di compensazione introdotta dall’art. 17 D. Lgs. 241/1997; l'articolo, al c. 2, elenca i crediti e i debiti che possono formare oggetto di compensazione, menzionando espressamente, al n. 1) quelli relativi alle imposte sui redditi. Come...