Come ogni anno è possibile per il socio/associato effettuare una sorta di conguaglio nei confronti della società/associazione che aveva trattenuto gli importi.
Partendo dall'origine, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, i redditi di società semplici, Snc, Sas sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili; ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. c) ultimo periodo del Tuir, richiamando l'art. 5, si dispone poi che le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 si scomputano nella proporzione prestabilita dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
La circolare 56/E/2009 ha concesso la possibilità che le ritenute subite dalla società/associazione, dopo essere state attribuite ai soci (che le utilizzano per abbattere l'eventuale proprio debito emergente dal proprio dichiarativo), possono tornare, ossia essere riattribuite per la quota residua non utilizzata alla società/associazione, per essere quindi utilizzate quale credito da quest'ultima.
In questo modo il socio che non utilizza una parte delle ritenute non ha necessità di chiedere rimborso o di mantenere inutilizzato un credito che invece la società/associazione potrebbe/avrebbe necessità di utilizzare.
Quindi, la società eroga un importo in denaro al socio/associato per le ritenute ricevute. Tale operazione ha rilievo soltanto finanziario, non avendo alcuna implicazione fiscale.
La possibilità di restituire le ritenute alla società è...