Il crescente ricorso alla mobilità elettrica da parte di professionisti e imprese pone nuove sfide in ambito fiscale, in particolare per quanto riguarda la detrazione dell’Iva e la deducibilità dei costi relativi all’energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli aziendali. La questione si complica quando la ricarica avviene presso la propria abitazione o ufficio, tramite wall box collegata al contatore domestico, rendendo necessario distinguere tra consumi privati e professionali.
La disciplina Iva applicabile ai veicoli aziendali, compresi quelli elettrici, è stata recentemente prorogata fino al 31.12.2028 dal Consiglio dell’Unione Europea, come confermato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/2518 del Consiglio del 8.12.2025. In base all’art. 19-bis1, lett. c) D.P.R. 633/1972, la detrazione dell’Iva sulle spese di acquisto e impiego dei veicoli non utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa o professionale è fissata forfettariamente al 40%.
Tale percentuale si applica anche alle spese per l’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli elettrici. Tuttavia, la detrazione integrale (100%) è ammessa solo se il veicolo è utilizzato esclusivamente per fini aziendali, circostanza che deve essere provata dal contribuente con idonea documentazione. Per agenti e rappresentanti di commercio, la detrazione piena è riconosciuta in via ordinaria. È importante sottolineare che la detrazione forfettaria del 40% rappresenta una misura di semplificazione, volta a superare le difficoltà di quantificare e dimostrare l’effettiva quota di utilizzo professionale dei veicoli. Tuttavia, anche in presenza di tale semplificazione, la sussistenza del diritto alla detrazione si ricollega comunque all’utilizzo del veicolo per scopi inerenti all’attività.
La legge di Bilancio 2026, recependo la Decisione di esecuzione (UE) 2025/2518, ha prorogato la disciplina della detrazione forfettaria al 40% fino al 31.12.2028, confermando la necessità di adottare sistemi di misurazione affidabili per la ripartizione dei consumi. Questo aggiornamento normativo risponde anche all’evoluzione tecnologica delle wall box, che oggi consentono una rendicontazione dei consumi molto più precisa rispetto al passato.
Nodo della ricarica domestica - Quando la ricarica avviene tramite wall box collegata a un contatore domestico, la separazione tra consumi privati e professionali non è automatica. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 477/2023, aveva chiarito che la ripartizione della spesa per l’energia elettrica deve avvenire secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati, come previsto dall’art. 19, c. 4 D.P.R. 633/1972. Non è quindi ammesso il ricorso a criteri forfettari (ad esempio, il 50% della bolletta), ma è necessario poter dimostrare, mediante sistemi di misurazione affidabili (sub-contatore dedicato o report software della wall box), la quota di energia effettivamente utilizzata per la ricarica del veicolo aziendale. In assenza di tale documentazione, l’Iva sull’energia risulterà indetraibile per difetto di prova. Inoltre, ai fini della detrazione, il pagamento della bolletta “deve avvenire con mezzi tracciabili”, come previsto dall’art. 19-bis1, lett. d) D.P.R. 633/1972.
Si ipotizzi il seguente caso: un professionista che utilizza la propria auto elettrica sia per fini privati che per l’attività lavorativa può detrarre l’Iva sull’energia elettrica utilizzata per la ricarica domestica? Se sì, in che misura e con quali modalità di prova? Sì, il professionista può detrarre l’Iva sull’energia elettrica utilizzata per la ricarica domestica dell’auto aziendale, ma solo per la quota effettivamente riferibile all’uso professionale. La detrazione ordinaria è fissata al 40% dell’Iva relativa alla spesa per l’energia, salvo che il veicolo sia utilizzato esclusivamente per l’attività (in tal caso la detrazione è integrale, previa prova). Tuttavia, la quota di energia imputabile all’auto deve essere determinata con criteri oggettivi: è necessario dotarsi di un sistema di misurazione (ad esempio, un sub-contatore o un report della wall box) che certifichi i kWh effettivamente utilizzati per la ricarica del veicolo. In assenza di tale sistema, l’Iva sulla spesa per l’energia non potrà essere detratta, poiché manca la prova dell’inerenza.
