Uno dei principi cardine su cui si fonda il sistema dell'Iva è quello della cosiddetta neutralità. In pratica, l'imposta non incide sulla capacità contributiva del soggetto passivo ma su una sua manifestazione, ossia i consumi e per questa ragione deve gravare esclusivamente sull'utilizzatore finale dei beni o dei servizi. Questo principio implica che, in ogni fase della commercializzazione di un bene o di un servizio, l'imposta non deve mai incidere se non, come già detto, sul consumatore finale.
Trattandosi di imposta di matrice europea, tale principio è stato disciplinato dalla normativa UE e ribadito a più riprese dalla giurisprudenza comunitaria. Tuttavia, in fase di accertamento, accade spesso che l'Agenzia delle Entrate utilizzi i maggiori ricavi come base imponibile su cui calcolare la maggiore Iva. Questo schema costituisce di fatto una regola, a meno che non sussistano condizioni inequivocabili per ritenere esenti da Iva i maggiori valori imponibili accertati.
La Corte di Giustizia UE, nella risoluzione della causa C-521/19, fornisce un importante spunto interpretativo. La causa aveva a oggetto un'operazione tra 2 soggetti passivi d'imposta (spagnoli) in cui erano emersi corrispettivi percepiti e non dichiarati da una delle parti. L'Agenzia tributaria spagnola aveva accertato i maggiori ricavi ai fini delle imposte sui redditi utilizzandoli anche quale base imponibile per l'addebito...