Ricerca dell'evasione mediante pseudonimi dei contribuenti
Il Garante della privacy interviene su questo tipo di profilazione dei dati personali dei contribuenti ai fini delle attività di selezione e analisi del rischio di evasione.
Secondo il Garante per la privacy, i dati personali oggetto della pseudonimizzazione non perderebbero la loro caratteristica e pertanto, riferendosi comunque a persone fisiche, renderebbero questi soggetti sempre e comunque identificabili. L'escamotage previsto nell'art. 86, c. 1 della manovra 2020 per aggirare la tutela della privacy dei contribuenti durante le attività di analisi del rischio di evasione rischia dunque di rivelarsi soltanto una foglia di fico che non impedirà, seppure in via indiretta, di individuare il soggetto ai quali i dati stessi fanno riferimento. Questo giudizio sulle misure contenute nella manovra di Bilancio 2020 all'esame del Parlamento fa parte della memoria che il Garante della privacy ha inviato nei giorni scorsi alle competenti Commissioni parlamentari per sensibilizzarle sugli effetti delle norme in commento.
Le motivazioni che inducono l'Autorità garante della tutela e della riservatezza dei dati personali alla bocciatura del processo di pseudonimizzazione dei dati dei contribuenti ai fini delle attività di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, sono sostanzialmente due.
Primo motivo: per effetto del dettaglio delle informazioni in possesso dei titolari del trattamento (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) che verrebbero associate allo pseudonimo del codice fiscale del contribuente, l'interessato sarebbe comunque sempre identificabile.
Il secondo motivo che rende inefficace...