Se la legge di Bilancio 2017 ha potenziato il bonus ricerca, prevedendo l'aliquota unica al 50% per tutte le spese ammissibili e per tutto il personale impiegato in attività di R&S e innalzando l'importo massimo dell'incentivo a 20 milioni di euro, la manovra 2019 rimodula l'intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese ammissibili e riduce l'agevolazione massima concedibile in ciascun periodo d'imposta (10 milioni di euro per ogni periodo d'imposta).
In particolare, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l'eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019:
- nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;
- nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con start-up e PMI innovative indipendenti.
La manovra stabilisce quindi una differenziazione nell'ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), prevedendo in questo secondo caso...