Richiamo e sostituzione di impianti difettosi esclusi dall'Iva
Dall’Agenzia la corretta procedura per effettuare il richiamo e la sostituzione degli impianti difettosi, con particolare riferimento alla normativa Iva e alla documentazione di accompagnamento dei beni.
Le operazioni di richiamo e sostituzione di impianti verso i clienti e la contestuale consegna ed installazione dei nuovi impianti, rappresentano operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo ex artt. 2 e 3 D.P.R. 633/1972: è quanto si desume dalla risposta a interpello n. 304/2023 dell’Agenzia delle Entrate, in coerenza con la prassi dell’Amministrazione Finanziaria.
Sul tema, si era già espressa la R.M. 11.11.1975, n. 502563, la quale aveva chiarito che "le sostituzioni dell'intero prodotto o di parti difettose non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini dell'Iva, nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzione di un'obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni". Dello stesso tenore il successivo orientamento riguardante le operazioni di adeguamento eseguite sui beni in garanzia e fuori garanzia: la R.M. 29.03.1991, n. 133428, ha rilevato che, nel caso in cui la prestazione comporti anche eventuali cessioni di parti o pezzi in sostituzione, ciò "si configura quale operazione accessoria alla prestazione di servizio ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 633/72 e come tale non soggetta autonomamente all'imposta rispetto...