L’Agenzia delle Entrate ha recepito l’arresto delle Sezioni Unite n. 7682/2023, qualificando la ricognizione di debito quale atto di mera dichiarazione di scienza soggetto a imposta di registro in misura fissa e solo in caso d’uso se redatto per scrittura privata non autenticata.
La risposta all’interpello 25.02.2026, n. 52 ha analizzato il trattamento applicabile, ai fini dell’imposta di registro, a una scrittura privata non autenticata contenente un atto unilaterale di ricognizione di debito, formalizzato ai sensi dell’art. 1988 c.c. Aderendo all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 16.03.2023, n. 7682, l’Amministrazione Finanziaria ha qualificato l’atto come mera dichiarazione di scienza, priva di effetti costitutivi, traslativi o modificativi, con conseguente assoggettamento all’imposta di registro in misura fissa di 200 euro solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986, nonché in ipotesi di registrazione volontaria ai sensi degli artt. 1 e 8 D.P.R. 131/1986.Ai fini fiscali, l’assenza nel D.P.R. 131/1986 di una disciplina espressa della ricognizione di debito ha generato un contrasto giurisprudenziale articolato su 3 orientamenti: un primo indirizzo riconduceva l’atto all’art. 9 della Tariffa, Parte I, quale atto avente contenuto patrimoniale, applicando l’aliquota proporzionale del 3%; un secondo orientamento, maggioritario prima dell’intervento nomofilattico, lo qualificava come atto dichiarativo ex art. 3 della Tariffa, Parte I, soggetto a registrazione in termine fisso con imposta proporzionale dell’1%; un terzo indirizzo, infine, ne sosteneva la natura di dichiarazione di scienza, con applicazione dell’imposta fissa e...