L'atto di riconoscimento del debito è soggetto a imposta di registro proporzionale nella misura dell'1%. A queste conclusioni sono giunti i giudici della CTR Lombardia nella sentenza n. 3623/2018, decidendo su una controversia avente a oggetto un avviso di liquidazione notificato a una società, con il quale l'Agenzia delle Entrate liquidava l'imposta di registro nella misura citata per un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale. La questione verte sull'enunciazione dell'atto ricognitivo di debito che emerge nel momento in cui il creditore mette in atto le procedure esecutive.
È ormai sempre più diffusa la prassi di farsi rilasciare dalla parte debitrice dichiarazioni unilaterali, con le quali si conferma l'esistenza e la consistenza di un determinato debito. È sulla natura di tali atti che occorre indagare per meglio comprendere le conseguenze che derivano dalla loro enunciazione nell'ambito del procedimento esecutivo.
Sotto il profilo civilistico, l'atto di ricognizione del debito, secondo una parte della giurisprudenza, costituisce un negozio giuridico unilaterale dal quale non nascono obbligazioni, ma solo la conferma di un rapporto giuridico sottostante, fonte di obbligazioni. Per questo motivo il riconoscimento del debito dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria (art. 1988 C.C.). Secondo altri, invece, la ricognizione del debito...