Ricomincia la decorrenza dei termini per i benefici prima casa
A causa del Covid-19, dal 23.02.2020 i termini riguardanti gli obblighi da osservare per fruire dei benefici per l’acquisto della prima casa sono stati via via sospesi fino allo scorso 30.10 e ora hanno ripreso l'ordinaria decorrenza.
Dal 31.10.2023, dopo una sospensione durata oltre 3 anni, sono ricominciati a decorrere i termini da osservare nell’ambito della normativa riguardante l’acquisto della prima casa e il relativo credito d’imposta.
Dopo un susseguirsi di sospensioni e proroghe delle stesse, causa Covid-19, iniziate il 23.02.2020 e giunte fino al 31.03.2022, relative ai termini concernenti la spettanza o il mantenimento delle agevolazioni prima casa, la legge di conversione del D.L. 198/2022, c.d. Milleproroghe, ha poi stabilito una sospensione retroattiva per il periodo compreso tra il 1.04.2022 e il 30.10.2023, cosicché, senza soluzione di continuità, i predetti termini sono rimasti sospesi dal 23.02.2020 al 30.10.2023 per complessivi 44 mesi.
Oggetto della sospensione sono stati i termini seguenti:
periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente ha l’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione che ha beneficiato delle agevolazioni;
termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, al fine di non decadere dal beneficio fruito in origine;
termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire...