Un argomento di attualità nelle amministrazioni locali, oggetto quasi sempre di acceso dibattito, è rappresentato dal riconoscimento di debiti fuori bilancio in seguito a richieste finalizzate a soddisfare il credito di un terzo. Il debito fuori bilancio è un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente pubblico, non prevista nel bilancio di previsione, assunta al di fuori delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa e che si è perfezionata nell’ordinamento civilistico. La disciplina è contenuta all’art. 194, D.Lgs. n. 267/2000 e prevede che gli enti locali, con delibera consiliare o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, possano riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, da coperture di disavanzi e ricapitalizzazioni di partecipate, da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e da acquisizione di beni e servizi.
Il caso esaminato dalla magistratura contabile nella delibera 20.07.2020, n. 12, assume una finalità nomofilattica e scaturisce da una richiesta formulata dal sindaco di un Comune campano per conoscere quale fosse la corretta procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel caso di ente in dissesto (art. 244 Tuel). Nello specifico, per consentire la rilevazione della massa passiva,...