Se la specificità estrinseca dei motivi costituisce valida causa per attuare un alleggerimento del carico della Corte di Cassazione, non si comprende come, in maniera ordinaria, si assista al mancato rispetto di tale regolamentazione processuale, recando rilevanti pregiudizi alla completezza ed effettività della difesa costituzionalmente garantita per il contribuente.
Chi ci rimette, quindi, è sempre il soggetto direttamente coinvolto in un determinato procedimento e non il suo incauto difensore: in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per Cassazione, oltre a vedere le proprie ragioni escluse dal giudizio di legittimità, il contribuente si ritroverà assoggettato al pagamento delle spese processuali nonché, per le ipotesi di inammissibilità, al pagamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende (art. 616, c. 1 c.p.p.).
Questi temi costituscono oggetto di una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità - l’ennesima, in verità - nel contesto della quale, a causa del maldestro esercizio della difesa di un soggetto, imputato per reati tributari, dopo il primo e il secondo grado, il contribuente si è visto negare l’esame della propria questione in sede di legittimità. Si tratta nello specifico della Cassazione Penale, Sez. III, sent. 2.01.2019, n. 8, con cui è statuita l'inammissibilità dei motivi d’appello in difetto della...