La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (Sez. II) ha puntualmente respinto la richiesta di inammissibilità di un ricorso, scaturito da specifica doglianza sollevata dall’Amministrazione finanziaria riguardo a un atto non espressamente indicato nell’elenco, ritenuto tassativo ed evidentemente preclusivo, di cui all’art. 19 D.Lgs. 546/1992. Il citato giudice tributario, attraverso un iter argomentativo esposto sulla scorta di un solco già ampiamente tracciato dalla giurisprudenza di vertice, pur non disconoscendo manifestamente la tassatività degli atti impugnabili, ha tuttavia riconosciuto quel generico diritto del contribuente a impugnare anche quegli atti che, ancorché non testualmente ricompresi nella citata elencazione, vanno inevitabilmente a incidere sulla sfera giuridica dello stesso contribuente.
L'intervento ribadisce un concetto spesso sottovalutato o addirittura ignorato, vertente sulla salvaguardia della posizione (meglio: dei diritti) del contribuente rispetto all’azione amministrativa e segnatamente con attinenza alla funzione impositiva. Le conclusioni cui poter giungere, in linea con la sentenza in commento, sono quelle secondo cui, in linea di principio, è sicuramente possibile riconoscere all'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 una natura tassativa, ma non definitivamente preclusiva rispetto alla facoltà di impugnare...