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Imposte e tasse 19 Dicembre 2018

Ricostruzioni induttive del reddito: le posizioni della giurisprudenza


L'accertamento induttivo puro continua a rappresentare l'ipotesi estrema di contestazione, ovvero quella riservata alle violazioni più gravi in cui il contribuente può incorrere. A norma dell'art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973, in deroga alle previsioni del c. 1, il Fisco può determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. I casi in cui risulta esperibile, in estrema sintesi, sono: la mancata indicazione del reddito di impresa in dichiarazione, la mancata tenuta o la sottrazione dei libri contabili alle ispezioni di Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, l'inattendibilità della contabilità, il mancato riscontro agli inviti al contraddittorio, la mancata o infedele (scostamento tra ricavi dichiarati e determinati superiore al 15%) compilazione degli studi di settore. Per la normativa IVA, analoga previsione è contenuta nell'art. 55 D.P.R. 633/1972. Il D.P.R. 570/1996, norma spesso dimenticata, disciplina i presupposti affinché la contabilità si possa ritenere inattendibile per i soggetti esercenti impresa, arti e professioni. L'elencazione non esaustiva ha fatto sì che in giurisprudenza venissero...

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