In data 24.02.2023 è stata emanata la L. 14/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27.02.2023, la quale ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 29.12.2022, n. 198: tra tali modificazioni, è stato introdotto l’art. 15-bis, che ha disposto un riordino dei trattamenti di imposta applicabili al settore delle accise sulla birra, organicamente disciplinato nel D.Lgs. 504/1995 (TUA).
Si deve infatti ricordare che, per il solo anno 2022, erano state introdotte alcune norme agevolative, di seguito riepilogate:
incremento del beneficio per i birrifici di cui all’art. 35, c. 3-bis D.Lgs. 504/1995 (con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri);
introduzione di specifiche riduzioni di accisa per i birrifici ricompresi nell’art. 35, c. 3-quater del T.U.A. (aventi produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri);
riduzione dell’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al T.U.A.
La normativa ha cessato la propria efficacia decorso il periodo temporale dell’annualità 2022, e così, dal 1.01.2023 è tornata in vigore la precedente disciplina e le precedenti aliquote (si veda al riguardo la circolare ADM n. 1/2023).
Tuttavia, l’entrata in vigore della norma oggi commentata (art. 15-bis D.L. 198/2022, in vigore dal 28.02.2023 ex art. 1, c. 10 L. 14/2023) ha previsto interventi di analoga natura valevoli per l’intero anno...