Ridimensionata la costituzione del diritto di superficie
Il cambio di imposizione fiscale, combinato alla giurisprudenza di merito, che conferma il diritto al rimborso Iva anche per gli impianti non costruiti su terreni posseduti in forza di diritto reale, fanno sì che l’istituto vedrà scemare il suo utilizzo.
Lo spartiacque è nella legge di Bilancio 2024, che introducendo la modifica agli artt. 9 e 67, c. 1, lett. h) del Tuir, ha fatto sì che per la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli ad oggi è prevista un’imponibilità ai fini delle imposte dirette senza che rilevi il possesso ultraquinquennale del terreno ed altresì non rilevi il costo storico relativo alla quota del diritto costituito; oltretutto non risulta applicabile l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza e, per quanto detto sopra, nemmeno rileva l’eventuale rivalutazione del terreno.
Il tema era già stato oggetto di “tira e molla” tra documenti di prassi e giurisprudenza in quanto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E/2013, riteneva che solo la cessione del diritto oltre i 5 anni non generasse materia imponibile e non anche la costituzione, ma a seguito delle pronunce contrarie della Corte di Cassazione, l’Agenzia con la circolare n. 6/E/2018 aveva fatto marcia indietro considerando la costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo assimilata alla costituzione. Questa situazione è stata tale fino al 31.12.2023 in quanto, con la modifica normativa, oggi l’iniziale posizione dell’Amministrazione Finanziaria si è tramutata in norma di legge.
La costituzione del diritto di superficie, nell’ambito del settore agricolo, è uno strumento molto...