L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sull’agevolazione per il Terzo settore, evidenziando che è necessario verificare l’attività esercitata in concreto che resta rilevante ai fini dell’agevolazione indicata.
L’art. 6 D.P.R. 29.09.1973, n. 601 dispone la riduzione alla metà dell'aliquota Ires (dal 24% al 12%) per gli enti e gli istituti di assistenza sociale, le società di mutuo soccorso, gli enti ospedalieri, gli enti di assistenza e beneficenza, gli istituti di istruzione e gli istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e le associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali, gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione, gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'UE in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.05.2022, n. 15/E, si sofferma, in particolare, sull'applicazione della disposizione indicata per ciascuna categoria di beneficiari, precisando che la norma è stata oggetto anche di recenti interventi da parte del legislatore, con riferimento all’art. 1, c. 51 L. 145/2018 che ne ha previsto, con il successivo c. 52, l’abrogazione a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime...