HomepageSocietàRiduzione capitale oltre 1/3 nelle Srl: quali termini per l’assemblea?
Società
22 Aprile 2022
Riduzione capitale oltre 1/3 nelle Srl: quali termini per l’assemblea?
Se per la perdita di oltre 1/3 del capitale questo si riduce al di sotto del minimo legale, l’art. 2482-ter c.c. prevede che deve essere convocata, “senza indugio”, l’assemblea per deliberare i provvedimenti conseguenti.
Esaurita la premessa e ricordato che il minimo legale è stabilito, nel caso di specie, dall’art. 2463, n. 4 c.c., è onere degli amministratori convocare la specifica assemblea al fine di ridurre il capitale e deliberare il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo, fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Si pone il problema di stabilire in che misura gli adempimenti ex art. 2482-ter c.c. possano incidere sul verificarsi della causa di scioglimento disciplinata dall’art. 2484, c. 1, n. 4 c.c. Al riguardo, si segnala un interessante pronunciamento della Cassazione (VI sezione civile, ordinanza 1.02.2022, n. 2984), che ha ritenuto non censurabile l’adozione dei provvedimenti a distanza di 4 anni rispetto al verificarsi della perdita.
Nello specifico, i giudici osservano che la dottrina si divide su una duplice posizione:
gli adempimenti in argomento rappresentano una condizione risolutiva di uno scioglimento immediatamente verificatosi al momento della riduzione del capitale;
l’altro orientamento, al contrario, subordina sospensivamente alle deliberazioni dell’assemblea appositamente convocata lo scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 4 c.c.
In altri termini, seguendo la prima tesi, la società sarebbe da considerarsi sciolta (e, per l’effetto, proiettata nella fase liquidatoria) all’atto stesso della riduzione del capitale...