Il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) ha parzialmente esonerato le imprese all'applicazione della disciplina della riduzione del capitale per perdite. In particolare, agli esercizi in corso al 31.12.2020 non si applicano le previsioni contenute agli artt. 2446 (ma solo per i cc. 2 e 3), 2447, 2482-bis (ma per i soli cc. 4, 5 e 6) e 2482-ter: secondo le disposizioni codicistiche ordinarie, anche per il 2020, in caso di perdite gli amministratori avrebbero dovuto convocare senza indugio l'assemblea e predisporre tutta la documentazione richiesta, mentre i soci sarebbero stati liberi nella scelta dei provvedimenti, potendo in tutti i casi decidere di non procedere con il ripianamento della perdita o con gli altri provvedimenti.
Tale intervento è stato ritenuto da più parti di grande utilità in quanto disapplicativo della causa di scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 4 C.C. In particolare, senza tale previsione, è causa di scioglimento la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Per le società che hanno maturato perdite nei periodi precedenti (Consiglio Notarile di Milano, massima 16.06.2020, n. 191), così come nell'esercizio in corso al 31.12.2020, rimaneva in capo agli amministratori l'obbligo comunicativo e l'espletamento dei rispettivi adempimenti, ma i soci, a prescindere dalla fattispecie, potevano optare per il rinvio dei provvedimenti, senza richiedere quindi il supporto finanziario interno o...