Il D.L. 23/2020 ha previsto misure temporanee che derogano in parte ai principi civilistici, al fine di garantire la continuità delle imprese che sono state colpite dagli effetti negativi dell'emergenza Covid-19.
Il D.L. 23/2020, per le società a responsabilità limitata, ha introdotto un'importante novità secondo cui, quando si sono verificate perdite negli esercizi chiusi tra il 9.04.2020 e il 31.12.2020 e qualora il capitale sia ridotto al di sotto del minimo legale, non corre l'obbligo di deliberare la riduzione e la contemporanea “ricapitalizzazione” o la trasformazione del tipo sociale in altro che preveda diversi limiti per il capitale. L'art. 6 D.L. 23/2020, infine, ha previsto che per lo stesso periodo non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.
La medesima deroga è prevista per l'art. 2545-duodecies C.C. per la società cooperativa, che prevede lo scioglimento per le cause indicate all'art. 2484, nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) C.C., nonché per la perdita del capitale sociale. La deroga però, come recita la norma transitoria, opera solo per le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale: di conseguenza, nell'art. 2545-duodecies C.C. citato, l'unica deroga si riferisce allo scioglimento dovuto alla perdita del capitale sociale.
La portata della disposizione in esame e soprattutto gli effetti pratici in materia di obbligo di copertura delle perdite, devono però essere meglio analizzati alla luce delle interpretazioni intervenute in...